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Sez. 3, Sentenza n. 1325 del 06/04/1977 (Rv. 385035 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - OPPOSIZIONE PER IRREGOLARITA DELL'ORDINANZA DI VENDITA - TERMINE DI CINQUE GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE - PERENTORIETA - OPPOSIZIONE ALL'UDIENZA PER LA SECONDA VENDITA - TARDIVITA.*
Stato
decisa il 1977-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385035-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - OPPOSIZIONE PER IRREGOLARITA DELL'ORDINANZA DI VENDITA - TERMINE DI CINQUE GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE - PERENTORIETA - OPPOSIZIONE ALL'UDIENZA PER LA SECONDA VENDITA - TARDIVITA.*

L'opposizione agli Atti esecutivi con la quale si lamentano l'erronea Determinazione del prezzo di vendita del bene pignorato, l'irregolare e insufficiente pubblicita e l'inesatta delimitazione del bene venduto, riferendosi ad irregolarita contenute nell'ordinanza che dispone la vendita del bene, deve essere proposta nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione di detto provvedimento, il quale e atto tipico del processo esecutivo, suscettibile di produrre una lesione degli interessi dei soggetti cui l'esecuzione forzata si riferisce: conseguentemente, e tardiva l'opposizione proposta oltre detto termine, all'udienza fissata per il secondo esperimento di vendita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)