Sez. 3, Sentenza n. 1131 del 07/03/1978 (Rv. 390506 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ORDINE DI PROCEDERE ALLA GARA DI CUI ALL'ART 573 COD PROC CIV - NATURA DI ATTO ESECUTIVO.*
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ORDINE DI PROCEDERE ALLA GARA DI CUI ALL'ART 573 COD PROC CIV - NATURA DI ATTO ESECUTIVO.*
Sono Atti esecutivi tutti i provvedimenti del giudice della esecuzione non aventi un contenuto meramente preparatorio o ordinatorio e, come tali, non modificabili o revocabili d'ufficio o su mera istanza di parte, ma solo su opposizione dell'interessato a norma dell'art 617 cod proc civ: tra questi rientra il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, a seguito di un'offerta dopo l'incanto, riconosciutane la validita e l'efficacia a norma dell'art 584 cod proc civ, dispone che si faccia luogo alla gara di cui all'art 573 cod proc civ, poiche tale atto incide in modo diretto e immediato sulla situazione giuridica dell'aggiudicatario, facendo venir meno la possibilita che l'aggiudicazione divenga definitiva, ed imponendo una nuova gara, dalla quale non puo non derivare un sensibile aumento del prezzo necessario per l'acquisto del bene assoggettato all'espropriazione. (V 1325/77, mass n 385035).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 573, Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)