Sez. 6, Sentenza n. 17912 del 09/04/2009 Cc. (dep. 29/04/2009) Rv. 243536 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Decisione del Ministro in merito all'estradizione - Termine perentorio di quarantacinque giorni - Applicabilità del minor termine previsto dall'art. 23 L. n. 69 del 2005 - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, il termine entro il quale il Ministro della giustizia deve adottare la decisione sulla consegna rimane quello di quarantacinque giorni previsto dall'art. 708, comma primo, cod. proc. pen., non essendo applicabile alla materia estradizionale il diverso termine previsto dall'art. 23 della legge n. 69/2005 per il mandato di arresto europeo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)