Sez. 2 - , Sentenza n. 33881 del 15/07/2019 Cc. (dep. 25/07/2019) Rv. 278677 - 02
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Differente trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente – Manifesta contrarietà al principio di proporzionalità - Criteri di valutazione in sistema di fonti multilivello - Indicazione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione per l'estero, nel valutare l'eventuale manifesta contrarietà al principio di proporzionalità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente, il giudice deve necessariamente tenere conto, all'interno di un sistema di fonti multilivello di matrice legislativa e giurisprudenziale, dei principi generali posti a garanzia dei diritti fondamentali dei destinatari delle disposizioni applicabili, mentre, ove non ricorrano palesi violazioni dei principi di cui agli artt. 3 CEDU e 27, comma 3, Cost., eventuali riserve in ordine alla severità e rigidità del sistema punitivo dello Stato richiedente possono rilevare nelle valutazioni di ordine politico spettanti al Ministro della giustizia in sede di decisione sulla richiesta di estradizione, ai sensi dell'art. 708 cod. proc. pen. (Nella specie, la Corte ha escluso l'esistenza del rischio concreto che gli estradandi potessero subire, se giudicati colpevoli, una condanna alla pena dell'ergastolo ovvero della reclusione che, per modalità di irrogazione e di esecuzione, equivalesse di fatto alla privazione in perpetuo della libertà personale).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Costituzione art. 27, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Cod. Pen. art. 78, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 CORTE COST., Legge 16/03/2009 num. 25, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 19 lett. 2, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 49 lett. 3, Tratt. Internaz. 16/12/1966 art. 10 lett. 3, Legge 25/10/1977 num. 881 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)