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Sez. 2, Sentenza n. 3078 del 29/03/1994 (Rv. 485984 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Domande conseguenti alla cassazione | Azione di restituzione o di riduzione in pristino - Riconducibilità alla "conditio indebiti" - Esclusione - Valutazione sulla buona o mala fede dell'"accipiens" - Inammissibilità - Interessi legali ed eventuali ulteriori danni - Decorrenza.
Stato
decisa il 1994-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485984-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Domande conseguenti alla cassazione

L'azione di restituzione o riduzione in pristino proposta, a norma dell'art. 389 cod. proc. civ., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d'appello cassata non è riconducibile allo schema della "condictio indebiti" ma si ricollega ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione annullata, esigenza che prescinde dalla buona o mala fede dell'"accipiens", essendo questo tenuto, comunque, a sopportare il rischio dell'attuazione della tutela giurisdizionale invocata, con la conseguenza che, ove si tratti di restituzione di somme, gli interessi legali, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari, vanno riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda, e così pure gli eventuali ulteriori danni di cui al secondo comma dell'art. 1224 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)