Sez. 1, Sentenza n. 5667 del 09/06/1998 (Rv. 516225 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE | Azione di restituzione o di riduzione in pristino - Riconducibilità alla "condictio indebiti" - Esclusione - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE
L'azione di restituzione o riduzione in pristino proposta, a norma dell'art. 389 cod. proc. civ, dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza di appello cassata, non è riconducibile allo schema della "condictio indebiti" ma si ricollega ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione annullata; esigenza che prescinde dalla buona o mala fede dell' "accipiens", essendo questo tenuto - comunque - a sopportare il rischio dell'attuazione della tutela giurisdizionale invocata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)