Sez. 5, Sentenza n. 11459 del 25/05/2011 (Rv. 618119 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Art. 17, comma 4, della l. n. 431 del 1991 - Previsione di una causa di sospensione della prescrizione - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE
In materia tributaria, l'art. 17 della l. 30 dicembre 1991 n. 431, dopo aver previsto la possibilità per i contribuenti che risultavano debitori, alla data di entrata in vigore della legge, per tributi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1989, di estinguere il debito in via agevolata, stabilendo, al comma 4, che nei confronti dei contribuenti sopra indicati che non avevano provveduto ad estinguere il debito entro il termine prescritto, "il concessionario del servizio di riscossione dei tributi è autorizzato, fino al 31 dicembre 1996, a riprendere gli atti esecutivi in luogo dell'esattore che aveva avuto in carico i relativi ruoli di riscossione" non ha introdotto una causa di sospensione dei crediti tributari, sia perché non sono ammissibili cause di sospensione (o di interruzione) della prescrizione fuori dei casi espressamente previsti dalle leggi, sia perché tale disposizione, attribuendo ai concessionari compiti prima spettanti agli esattori, è intervenuta sul piano strettamente procedimentale senza influire su quello sostanziale, al quale appartiene l'istituto della sospensione.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 431 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)