Sez. 3, Sentenza n. 12953 del 04/06/2007 (Rv. 597596 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE | Cause di sospensione della prescrizione - Tassatività delle relative norme che le prevedono siccome eccezionali - Conseguenza - Inapplicabilità oltre i casi e i tempi in esse considerati - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE
Tutte le norme, contenute nel codice civile o in altre leggi, che prevedono la sospensione della prescrizione (come, ad esempio, l'art. 2941 cod. civ.), integrano disposizioni di carattere eccezionale, a norma dell'art. 14 delle cosiddette preleggi, con la conseguenza che non sono suscettibili di applicazione oltre i casi e i tempi in esse considerati. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'applicabilità, in via analogica, dell'art. 2941 n. 6 cod. civ. all'eventualità - prospettata dalla ricorrente - in cui si invocava che, nei confronti del debitore sottoposto per provvedimento del giudice ad amministrazione controllata, dovesse ritenersi rimasta sospesa la prescrizione dei diritti vantati da tutti i terzi nei confronti del soggetto amministrato per l'intera durata della intervenuta "amministrazione altrui").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Preleggi art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)