Sez. 3, Sentenza n. 3634 del 03/05/1990 (Rv. 466963 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - VINCOLO DI SOLIDARIETÀ ATIPICO TRA IL DEBITO DEL DANNEGGIANTE E QUELLO DELL'ASSICURATORE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - PROPOSIZIONE CUMULATIVA DELL'AZIONE NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIANTE E DELL'ASSICURATORE DA PARTE DEL DANNEGGIATO - AMMISSIBILITÀ.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - VINCOLO DI SOLIDARIETÀ ATIPICO TRA IL DEBITO DEL DANNEGGIANTE E QUELLO DELL'ASSICURATORE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - PROPOSIZIONE CUMULATIVA DELL'AZIONE NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIANTE E DELL'ASSICURATORE DA PARTE DEL DANNEGGIATO - AMMISSIBILITÀ.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivati dalla circolazione dei veicoli a motore, il debito da fatto illecito che fa capo al danneggiante e quello di pagamento dell'indennizzo al danneggiato posto dalla legge a carico dell'assicuratore sono legati, per l'intero ammontare, da vincolo di solidarietà, ancorché atipico, con la conseguenza che è ammissibile la proposizione cumulativa da parte del danneggiato delle relative azioni e così la condanna in solido del danneggiante e dell'assicuratore. (V 6402/88, mass n 460727, sulla prima parte; (V 2872/84, mass n 434925, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)