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Sez. 3, Sentenza n. 6128 del 01/06/1995 (Rv. 492603 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Vincolo di solidarietà atipico tra il debito del danneggiante e quello dell'assicuratore - Conseguenze - Proposizione cumulativa dell'azione nei confronti del danneggiante e dell'assicuratore - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492603-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivati dalla circolazione dei veicoli a motore, il debito da fatto illecito che fa capo al danneggiante e quello di pagamento dell'indennizzo al danneggiato, posto dalla legge a carico dell'assicuratore, sono legati, per l'intero ammontare, da vincolo di solidarietà, ancorché atipico, con la conseguenza che è ammissibile la proposizione cumulativa da parte del danneggiato delle relative azioni e così la condanna in solido del danneggiante e dell'assicuratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)