Sez. 2, Sentenza n. 17814 del 30/08/2011 (Rv. 619604 - 01)
RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - BENEFICIO ECCLESIASTICO | Assegnazione di beni alla Parrocchia in base a provvedimento vescovile ai sensi dell'art. 29 della legge n. 222 del 1985 - Attribuzione della proprietà sui beni medesimi - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.
RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - BENEFICIO ECCLESIASTICO
Il provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il Vescovo della diocesi individua gli edifici di culto e gli immobili destinati ad attività educative e pastorali e li assegna alla Parrocchia conferisce a quest'ultima il diritto di proprietà sui relativi beni. Infatti, in tal senso depongono sia il significato letterale della norma anzidetta, con l'utilizzo del termine "assegnare", che sovente è enunciato dal legislatore per indicare l'attribuzione in proprietà di un bene (ad es., in tema di espropriazione forzata e di divisione della comunione) e non già il conferimento di un diritto d'uso; sia il profilo sistematico, raccordandosi una tale lettura della disposizione con lo scopo della legge n. 222 del 1985 di riconoscere alle Parrocchie, in considerazione delle finalità che perseguono e dall'attività da esse svolte, una propria personalità giuridica, dotandole di un proprio patrimonio; sia, infine, la esplicita qualificazione in termini di "trasferimento" della fattispecie dell'assegnazione vescovile dei beni alla Parrocchia, secondo quanto espresso dall'art. 31 della stessa legge n. 222 del 1985.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1985 num. 222 art. 29, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 31, Cod. Civ. art. 729, Cod. Proc. Civ. art. 552
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)