diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5024 del 09/05/1995 (Rv. 492162 - 01)

RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - BENEFICIO ECCLESIASTICO | Beneficio parrocchiale - Estinzione - Decorrenza - Dalla data di pubblicazione nella G.U. del decreto di conferimento della personalità giuridica alle diocesi ed alle parrocchie - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492162-01

RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - BENEFICIO ECCLESIASTICO

Nel sistema delineato dalla legge 20 maggio 1985 n. 222 l'acquisto della personalità giuridica da parte degli istituti per il sostentamento del clero e la corrispondente estinzione dei benefici parrocchiali (come in genere dei benefici ecclesiastici) coincidono con la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'Interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Pertanto sino a tale data, indipendentemente dal decorso del termine (ordinatorio) del 30 settembre 1986, fissato per la costituzione degli anzidetti istituti in ogni diocesi, dall'art. 21 della stessa legge, il parroco quale rappresentante del beneficio parrocchiale è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del beneficio stesso.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1985 num. 222 art. 21, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 22, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 23, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 28, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)