Sez. 1, Sentenza n. 6857 del 18/06/1991 (Rv. 472723 - 01)
Arbitrato - Lodo (sentenza arbitrale) - In genere | Delibazione di lodo arbitrale straniero - Convenzione di New York 10 giugno 1958 resa esecutiva in Italia con legge n. 62 del 1968 - Condizioni formali e sostanziali di esistenza della convenzione arbitrale - Mancanza - Rilevabilità d'ufficio dal giudice della delibazione - Motivi di invalidità della convenzione - Deducibilità di parte.
Arbitrato - Lodo (sentenza arbitrale) - In genere
In tema di delibazione di lodo arbitrale straniero, le disposizioni degli artt. 2 e 3, da un lato, e quelle dell'art. 5, dall'altro, della convenzione di New York 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n. 62, operano su piani diversi, riguardando rispettivamente, le prime, condizioni formali e sostanziali di esistenza della convenzione arbitrale, il cui difetto è rilevabile di ufficio dal giudice della delibazione, abilitato altresì a stabilire se, in relazione al suo specifico contenuto, una convenzione siffatta sia realmente configurabile nell'accordo invocato dallo istante a fondamento della richiesta di obbligazione; e, le altre, i motivi eventuali di invalidità di detta convenzione, deducibili soltanto dalla parte nei cui confronti tale richiesta è stata formulata.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 2, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 3, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 5, Legge 19/01/1968 num. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)