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Sez. 1, Sentenza n. 671 del 21/01/2000 (Rv. 533054 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO | Convenzione di New York - Deduzione, in sede di delibazione, dell'avvenuta novazione del contratto con caducazione della clausola contrattuale - Condizione ostativa alla delibazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533054-01

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO

Nel giudizio di delibazione di lodo arbitrale straniero, ai sensi dell'art. 5, primo comma lettera a) della Convenzione di New York 10 giugno 1958, la parte nei cui confronti il lodo è fatto valere può dedurre, quale condizione ostativa, (ed ha l'onere di provare) che la clausola compromissoria non era "valida in base alla legge cui le parti l'hanno assoggettata o, in mancanza di indicazioni, alla legge del paese in cui la sentenza è stata emanata"; poiché le circostanze impeditive del riconoscimento sono tassative e ogni altra questione è devoluta all'esclusivo giudizio degli arbitri, non può dedursi in sede di delibazione la novazione del contratto con caducazione della competenza arbitrale, spettando solo agli arbitri verificare se sia ancora in vigore una convenzione o una clausola arbitrale, o se la stessa sia venuta meno a seguito del nuovo regolamento contrattuale.

Riferimenti normativi: Legge 19/01/1968 num. 62, Tratt. Internaz. 10/06/1958

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)