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Sez. 3, Sentenza n. 7930 del 17/07/1991 (Rv. 473174 - 01)

Esecuzione forzata - Giudice dell'esecuzione - Forma dei provvedimenti | Ordinanze - Attuazione - Irrevocabilità - Correzione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473174-01

Esecuzione forzata - Giudice dell'esecuzione - Forma dei provvedimenti

Le ordinanze del giudice dell'esecuzione che non possono essere revocate per avere avuto attuazione, sono suscettibili di correzione, nei casi e nelle forme previste dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. atteso che dette norme, ancorché aventi ad oggetto la disciplina del procedimento di cognizione, sono suscettibili di trovare applicazione ai consimili provvedimenti resi nel processo di esecuzione, in quanto, da un lato, costituiscono espressione di una esigenza di ordine generale propria ad ogni tipo di processo e, dall'altro, non trovano ostacolo in opposte disposizioni regolatrici del processo di esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)