Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1891 del 03/02/2015 (Rv. 634372 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - FORMA DEI PROVVEDIMENTI | Ordinanze - Attuazione - Irrevocabilità - Errore materiale - Procedura di correzione ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - FORMA DEI PROVVEDIMENTI
Le ordinanze del giudice dell'esecuzione, non più revocabili per aver avuto attuazione, sono suscettibili di correzione nei casi e nelle forme previste dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., trattandosi di disposizioni espressione di una esigenza di ordine generale propria ad ogni tipo di processo, sicché, in assenza di una diversa e specifica disciplina, sono applicabili anche ai provvedimenti resi nel processo di esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 487
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)