Sez. 1, Sentenza n. 2293 del 12/08/1963 (Rv. 263535 - 01)
FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - OBBLIGATORIETA PER TUTTI I CREDITORI ANTERIORI AL DECRETO DI APERTURA DEL CONCORDATO - CREDITI CONDIZIONALI - CREDITI D'IMPOSTA NON ANCORA ESIGIBILI.*
FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - OBBLIGATORIETA PER TUTTI I CREDITORI ANTERIORI AL DECRETO DI APERTURA DEL CONCORDATO - CREDITI CONDIZIONALI - CREDITI D'IMPOSTA NON ANCORA ESIGIBILI.*
La disposizione dell'art 184 RD 16 marzo 1942, n 267 sulla disciplina del fallimento, secondo la quale il concordato preventivo, una volta omologato, diviene obbligatorio per tutti i criteri anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato, si riferisce anche ai creditori che si trovino nelle condizioni di cui agli artt 168 e 169 della legge stessa e alle Disposizioni in essi richiamate, specialmente a quelle di cui agli artt 55 e 63 della legge fallimentare e per cio anche ai crediti condizionali, o non ancora scaduti, ma non pure ai crediti d'imposta per i quali, prima del concordato, si siano solo verificati i fatti e le statuizioni che costituiscono il presupposto dell'obbligazione tributaria a norma dell'art 2 tu approvato con dp n 645 del 1958, ma che, per difetto di accertamento e di iscrizione nei ruoli, non siano ancora divenuti esigibili alle rispettive scadenze, a norma dell'art 186 tu medesimo.*
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 2, Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168, Legge Falliment. art. 169 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 169 CORTE COST., Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 184 CORTE COST., Legge Falliment. art. 63, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 63, Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)