Sez. 1, Sentenza n. 5552 del 13/09/1983 (Rv. 430495 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI -ACCERTAMENTO DEL PASSIVO AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE - CREDITO ERARIALE PER SANZIONE PECUNIARIA CONSEGUENTE A VIOLAZIONE DI LEGGI FINANZIARIE (NELLA SPECIE, I.V.A.) - INFRAZIONE ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, PERALTRO CON PROVVEDIMENTO IRROGATIVO DELLA SANZIONE RELATIVA IN EPOCA SUCCESSIVA - AMMISSIBILITÀ AL PASSIVO FALLIMENTARE - SUSSISTENZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI -ACCERTAMENTO DEL PASSIVO AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE - CREDITO ERARIALE PER SANZIONE PECUNIARIA CONSEGUENTE A VIOLAZIONE DI LEGGI FINANZIARIE (NELLA SPECIE, I.V.A.) - INFRAZIONE ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, PERALTRO CON PROVVEDIMENTO IRROGATIVO DELLA SANZIONE RELATIVA IN EPOCA SUCCESSIVA - AMMISSIBILITÀ AL PASSIVO FALLIMENTARE - SUSSISTENZA.*
Un credito si considera anteriore al fallimento, e quindi ammissibile al concorso, se il relativo fatto costitutivo si sia concretato prima della data della sentenza dichiarativa di fallimento, rimanendo irrilevante se, prima di tale data, il credito sia o non liquido ed esigibile. Di conseguenza, poiché il credito erariale per sanzione pecuniaria conseguente a violazione delle leggi finanziarie (nella specie, delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto) trova la sua origine in comportamento commissivo od omissivo che diventa giuridicamente rilevante, come fatto costitutivo della ragione di credito, nello stesso momento in cui è posto in essere, il detto credito va ammesso al concorso se l'infrazione è anteriore alla dichiarazione di fallimento, anche se il provvedimento irrogativo della sanzione sia successivo, avendo questo non funzione costitutiva, ma semplicemente di accertare, e di determinare nei suoi elementi quantitativi, l'obbligazione pecuniaria già sorta in conseguenza della violazione. (V 3431/80, mass n 407262; (V 1502/78, mass n 390875; (V 849/73, mass n 363153; (V 2293/63, mass n 263535).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 17, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 58 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)