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Sez. 6, Sentenza n. 10777 del 19/01/2004 Cc. (dep. 09/03/2004) Rv. 229517 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni | Utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione alla procura della Repubblica - Decreto del P.M. che vi fa ricorso - Motivazione "per relationem" al provvedimento del giudice - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229517-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni

In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, il decreto del P.M. che dispone, ricorrendo i presupposti di cui al terzo comma dell'art. 268 cod. proc. pen., il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, può essere validamente motivato "per relationem" al provvedimento autorizzativo del giudice a condizione che da tale ultimo provvedimento emerga l'esistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" occorrenti per legittimare il decreto stesso. (Nella specie si è ritenuta idonea ad escludere un vizio di motivazione l'espressione "visto il decreto del g.i.p.", contenuta nel provvedimento del P.M., sul rilievo che il presupposto dell'eccezionalità delle ragioni di urgenza risultava da uno specifico passo del decreto giudiziale richiamato, nel quale si collegava la necessità dell'intercettazione "allo svolgimento in atto di attività criminose quali estorsione e spaccio di stupefacenti").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)