Sez. 6, Sentenza n. 1820 del 26/04/1994 Cc. (dep. 17/10/1994) Rv. 200050 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Soggetto sottoposto alla custodia cautelare in carcere - Provvedimento relativo ai permessi di colloquio - Natura giurisdizionale - Esclusione - Natura amministrativa - Sussistenza - Impugnabilità di tale provvedimento - Esclusione.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
Il provvedimento relativo ai permessi di colloquio del soggetto sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere non ha natura giurisdizionale, ma amministrativa poiché non incide sulla libertà personale del soggetto ma attiene alle modalità esecutive della custodia ed al trattamento del detenuto: stante il principio della tassatività delle impugnazioni tale provvedimento non è impugnabile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)