Sez. 1, Sentenza n. 24107 del 26/05/2009 Cc. (dep. 11/06/2009) Rv. 244651 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimenti concernenti i permessi di colloquio ai detenuti - Impugnabilità - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
I permessi di colloquio sono inoppugnabili, per il principio di tassatività delle impugnazioni, nè ricorribili per cassazione, neppure per abnormità sotto il profilo dell'inerenza al tema della libertà personale, che invero non forma oggetto di essi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)