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Sez. L, Sentenza n. 5927 del 07/07/1987 (Rv. 454318 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - APRIORISTICA ESCLUSIONE DEI LAVORATORI INVALIDI DALLA SCELTA DI QUELLI DA ESTROMETTERE - ILLEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTO DEI LAVORATORI ILLEGITTIMAMENTE ESTROMESSI - CONTRASTO DELLA SOLA TUTELA RISARCITORIA CON GLI ARTT. 3 E 4 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454318-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - APRIORISTICA ESCLUSIONE DEI LAVORATORI INVALIDI DALLA SCELTA DI QUELLI DA ESTROMETTERE - ILLEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTO DEI LAVORATORI ILLEGITTIMAMENTE ESTROMESSI - CONTRASTO DELLA SOLA TUTELA RISARCITORIA CON GLI ARTT. 3 E 4 COST. - ESCLUSIONE.*

È illegittimo il licenziamento collettivo ove il datore di lavoro abbia aprioristicamente escluso dalla scelta dei lavoratori da estromettere quelli invalidi, per i quali la legge n. 482 del 1968 detta una disciplina speciale unicamente per quanto attiene alla fase di Costituzione del rapporto di lavoro, dovendo invece applicarsi ad essi il normale trattamento economico e giuridico previsto per tutti gli altri lavoratori per quanto riguarda lo svolgimento e la cessazione del rapporto stesso, ivi compresa la disciplina comune dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale. Pertanto, risultando in tal modo disapplicati i criteri di scelta previsti dagli accordi interconfederali in materia di licenziamenti collettivi, il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno in favore dei lavoratori illegittimamente estromessi e non già alla loro reintegrazione nel posto di lavoro, né tale limitazione alla sola tutela risarcitoria contrasta con gli artt. 3 e 4 cost.. (V 324/86, mass n 443949).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Contr. Coll. 20/12/1950, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Contr. Coll. 05/07/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)