Sez. L, Sentenza n. 324 del 18/01/1986 (Rv. 443949 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - ELEMENTI ESSENZIALI - OSSERVANZA DEI CRITERI DI SCELTA - FUNZIONE - MANCATA RELATIVA PROVA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO O INOSSERVANZA DEI MEDESIMI - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - ELEMENTI ESSENZIALI - OSSERVANZA DEI CRITERI DI SCELTA - FUNZIONE - MANCATA RELATIVA PROVA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO O INOSSERVANZA DEI MEDESIMI - CONSEGUENZE.*
Mentre elementi essenziali e qualificanti del licenziamento collettivo per riduzione di personale, fattispecie ontologicamente diversa dal licenziamento individuale anche plurimo, sono la ristrutturazione in termini dimensionali dell'azienda e la conseguente soppressione dei posti di lavoro, invece l'osservanza dei criteri di scelta quali previsti dall'accordo interconfederale del 5 maggio 1965 - osservanza il cui Onere probatorio ricade sul datore di lavoro - attiene alla corretta esecuzione della fattispecie e non incide sulla sua qualificazione. Consegue che l'inosservanza dei suddetti criteri, o la mancata prova da parte del datore di lavoro della loro osservanza, costituisce illecito, fonte di risarcimento del danno in favore dei lavoratori, ma non consente l'applicazione dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, che riguarda la diversa materia dei licenziamenti individuali. (V 2056/85, mass n 439960; (V 5498/84, mass n 430433; (V 1270/79, mass n 397504).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)