Sez. 1, Sentenza n. 5982 del 30/11/1985 (Rv. 443133 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RISCOSSIONE - IN GENERE - SUCCESSIVA AL D.P.R. N. 602 DEL 1973 - INTERESSI - DECORRENZA - RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO - CONSEGUENZE - RITARDO MATURATO FINO AL 31 DICEMBRE 1973 E RITARDO MATURATO SUCCESSIVAMENTE - EFFETTI RISPETTIVI - FATTISPECIE RELATIVA AD IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RISCOSSIONE - IN GENERE - SUCCESSIVA AL D.P.R. N. 602 DEL 1973 - INTERESSI - DECORRENZA - RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO - CONSEGUENZE - RITARDO MATURATO FINO AL 31 DICEMBRE 1973 E RITARDO MATURATO SUCCESSIVAMENTE - EFFETTI RISPETTIVI - FATTISPECIE RELATIVA AD IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE.*
Per le soppresse imposte dirette (nella specie, imposta di ricchezza mobile), che vengano poste in riscossione dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sono dovuti, per quanto riguarda l'eventuale prolungata rateazione, gli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto, poiché le relative scadenze di pagamento sono posteriori all'indicato momento; per quanto riguarda, invece, la ritardata iscrizione a ruolo, occorre distinguere fra il ritardo maturato fino al 31 dicembre 1973, che resta soggetto alla maggiorazione d'imposta prevista dall'art. 184 bis del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, la cui abrogazione è disposta dall'art. 104 del decreto del 1973 a partire dall'1 dicembre 1974, ed il ritardo maturato successivamente, il quale, venendo a verificarsi nel vigore della nuova normativa, implica la corresponsione degli interessi contemplati dall'art. 20 del medesimo decreto del 1973. (V 4753/84, mass n 436658; (V 2194/84, mass n 434226).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 184 bis CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 184 quater CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 19, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 20, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 21, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 104 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)