Sez. 1, Sentenza n. 1640 del 02/03/1990 (Rv. 465630 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - OMESSA DICHIARAZIONE: EFFETTI - ISCRIZIONE A RUOLO SUCCESSIVA ALL'1 DICEMBRE 1974 - MAGGIORAZIONI - LIMITI DI APPLICABILITÀ.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - OMESSA DICHIARAZIONE: EFFETTI - ISCRIZIONE A RUOLO SUCCESSIVA ALL'1 DICEMBRE 1974 - MAGGIORAZIONI - LIMITI DI APPLICABILITÀ.*
Con riguardo ai soppressi Tributi diretti (nella specie, imposta di R.m.), iscritti a ruolo posteriormente all'1 gennaio 1974, le maggiorazioni (per la ritardata iscrizione) previste (nel caso di omessa od infedele dichiarazione) dall'art. 184/bis del d.P.R. del 1958 n. 645 restano applicabili limitatamente al periodo di ritardo che va fino al 31 dicembre 1973, data ultima di vigenza di quella normativa: essendo, comunque, il contribuente tenuto, per il periodo successivo, a corrispondere (in luogo della suddetta maggiorazione) gli interessi di cui all'art. 20 del d.P.R. 602 del 1973 (abrogativo della precedente disciplina), sulla totalità del carico tributario, configurati come obbligazione accessoria che prescinde dalla infedeltà della dichiarazione. (Conf 4220/87, mass n 452974; (Conf 7426/86, mass n 449478; (Conf 5982/85, mass n 443133; (Conf 5591/84, mass n 437273).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 20, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 100, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 104, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 105 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 184 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)