Sez. 2, Sentenza n. 321 del 03/02/1967 (Rv. 326163 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - REVISIONE DELLE RENDITE - PREVENTIVO ESPERIMENTO DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - NECESSITA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - REVISIONE DELLE RENDITE - PREVENTIVO ESPERIMENTO DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - NECESSITA.*
In tema di infortuni sul lavoro, le contestazioni riguardanti la revisione delle rendite per inabilita permanente (art.25, del R.d. n.1765 del 17 agosto 1935) sono sottoposte dalla legge (art. 23, del R.d. n.2276 del 15 dicembre 1936, artt.42 e 45, del R.d. n.200 del 25 gennaio 1937) alla stessa procedura amministrativa stabilita per le contestazioni relative alla prima liquidazione delle rendite stesse. Cosicche, nell'un caso e nell'altro, e improponibile, ai sensi degli artt. 460 cod.proc.civ. e 23 R.d. del 1936, la domanda giudiziale che non sia stata preceduta dall'obbligatoria procedura amministrativa con l'osservanza delle Disposizioni particolari che la disciplinano, e l'improponibilita e rilevabile anche di ufficio. (Cfr.710-65, 3114-62, 1644-59).*
Riferimenti normativi: Legge 25/01/1937 num. 200 art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST., Legge 25/01/1937 num. 200 art. 45, Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 25, Legge 15/12/1936 num. 2276 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)