Sez. L, Sentenza n. 5347 del 09/12/1977 (Rv. 389017 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DI RENDITA PER AGGRAVAMENTO - RICHIESTA DELL'ASSICURATO IN VIA AMMINISTRATIVA - PROPOSIZIONE - TERMINE PERENTORIO - RAPPORTO CON IL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DI RENDITA PER AGGRAVAMENTO - RICHIESTA DELL'ASSICURATO IN VIA AMMINISTRATIVA - PROPOSIZIONE - TERMINE PERENTORIO - RAPPORTO CON IL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE.*
La liquidazione della rendita da infortunio sul lavoro per aggravamento ex art 83, ottavo comma, DPR 30 giugno 1965 n 1124, deve essere chiesta all'istituto assicuratore entro dieci anni dalla data dell'infortunio o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi di invalidita permanente o con postumi che non raggiungevano i minimi per l'indennizzabilita mediante una rendita, si aggravino in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale. L'atto di richiesta deve essere compiuto nel predetto termine che e perentorio, essendo l'atto stesso infungibile. Ai fini del rapporto col procedimento giurisdizionale, il procedimento amministrativo ricomprende sia la fase di accertamento dei requisiti previsti dalla legge e della Determinazione quantitativa degli indennizzi sia quella di composizione, comprendente l'insieme di adempimenti o procedimenti che la legge stessa prescrive perche possa legittimamente pervenirsi alla corresponsione o al diniego dell'indennita. Esso deve concludersi comunque con un provvedimento di merito, in quanto in virtu dell'art 8 della legge 11 agosto 1973, n 533 non deve tenersi conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze in danno dell'assicurato. Anche nel procedimento giurisdizionale, procedibile secondo l'art 443 cod proc civ nel nuovo testo, solo se preceduto dal procedimento amministrativo predetto e comunque non prima di sessanta giorni dalla data di ricevuta della domanda di indennizzo, non deve tenersi conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi nel procedimento amministrativo, fra le quali deve annoverarsi la decadenza per mancata proposizione nei termini della domanda per la liquidazione della rendita per aggravamento, giacche essa si verifica pur sempre nel corso della medesima procedura amministrativa di adeguamento dell'indennizzo al danno, derivante dall'originario infortunio. (V 321/67, mass n 326163).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2966, Cod. Proc. Civ. art. 443, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 104 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)