Sez. 3, Sentenza n. 545 del 24/02/1972 (Rv. 356549 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - ASSICURAZIONE CONTRO IL FURTO - CLAUSOLA RELATIVA AL RISCHIO DELL'APERTURA DI UNA CASSAFORTE CON CHIAVI FALSE - ESTENSIONE ALL'IPOTESI DI USO INDEBITO O FRAUDOLENTO DELLA CHIAVE VERA - PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO - VIOLAZIONE - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - ASSICURAZIONE CONTRO IL FURTO - CLAUSOLA RELATIVA AL RISCHIO DELL'APERTURA DI UNA CASSAFORTE CON CHIAVI FALSE - ESTENSIONE ALL'IPOTESI DI USO INDEBITO O FRAUDOLENTO DELLA CHIAVE VERA - PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO - VIOLAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'interpretazione del giudice di merito secondo cui la clausola di un contratto di Assicurazione contro il furto relativa al rischio dell'apertura di una cassaforte 'con chiavi falsè, comprende anche l'uso indebito o fraudolento che altri faccia della chiave vera, non viola il principio di conservazione del contratto, estendendo la copertura assicurativa ad ogni ipotesi di furto consumato con violenza sulle cose o con mezzo fraudolento e lasciandone fuori solo le ipotesi piu macroscopiche di colpa grave dell'assicurato gia escluse dall'art 1900 cod civ, poiche anche cosi interpretata, la clausola resta pur sempre delimitata al rischio inerente all'impiego, nella consumazione del furto, di particolari modalita nonche sufficientemente differenziata dalla piu ampia copertura del 'furto comunque avvenutò (formula questa che, prescinde da ogni qualificazione del furto in relazione alle modalita di consumazione e, che, per tale ragione, e del tutto eccezionale nella pratica assicurativa del ramo furti).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1900
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)