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Sez. 3, Sentenza n. 5390 del 16/06/1997 (Rv. 505224 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - FURTO, INCENDIO | Assicurazione contro il furto in appartamento - Clausola contrattuale limitativa della copertura all'uso di chiavi false - Uso di chiavi vere precedentemente sottratte mediante effrazione dall'autore del furto - Efficacia della clausola limitativa - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505224-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - FURTO, INCENDIO

Anche se la effettività della copertura assicurativa contro il furto risulti condizionata da specifiche clausole contrattuali alla circostanza che l'autore si introduca nei locali violandone le difese esterne mediante (tra l'altro) l'uso di chiavi false, con la precisazione che "non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiavi vere, anche se fraudolento, la teoria e la pratica dell'assicurazione non conoscono concetti di furto e di frode dissimili da quelli propri della legge penale, così che la locuzione "uso fraudolento" non può che circoscriversi alla ipotesi di mera utilizzazione abusiva di chiavi vere, con conseguente esclusione della eventuale, precedente attività di impossessamento delle medesime, mediante effrazione, dal luogo in cui esse erano custodite (nella specie, la S.C. non ha ritenuto invocabile la clausola "de qua" da parte dell'assicuratore poiché gli autori del furto si erano, in precedenza, impossessati, mediante effrazione, delle chiavi vere dell'appartamento del derubato, sottraendole dalla casa del cognato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Pen. art. 625 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)