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Sez. L, Sentenza n. 8572 del 10/08/1999 (Rv. 529279 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE | Fusione di società per unione o incorporazione - Successione nella qualità di parte della società incorporante o dell'ente risultante dall'unione delle società estinte - Configurabilità- Litisconsorzio necessario nei confronti della società estinta o incorporata - Esclusione - Eccezione di difetto di integrità del contraddittorio per mancata costituzione di detta società in appello - Prova della successione a titolo particolare come fatto fondante l'eccezione - Onere relativo a carico dell'eccipiente.
Stato
decisa il 1999-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529279-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE

Nell'ipotesi di successione di società a seguito di fusione per unione o per incorporazione si verifica un fenomeno analogo a quello della successione a titolo universale, che, agli effetti processuali, importa successione nella qualità di parte, ex art. 110 cod. proc. civ., della società incorporante o del nuovo ente risultante dalla fusione delle società estinte, senza che, pertanto, nei confronti di queste ultime o delle società incorporate sia configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario; chi, in presenza di una situazione siffatta, eccepisca il difetto di integrità del contraddittorio per la mancata costituzione in appello della società dante causa, deve provare il fatto fondante l'eccezione, ossia l'intervento di una successione a titolo particolare (e non universale), come tale comportante la qualità di litisconsorte necessario del dante causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2501, Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)