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Sez. L, Sentenza n. 237 del 10/01/2003 (Rv. 559589 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM | Trasferimento di ramo d'azienda - Successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti - Conseguenze - Prosecuzione del processo tra le parti originarie - Litisconsorzio necessario tra cedente e acquirente - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559589-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM

Il trasferimento di un ramo d'azienda da una società all'altra configura una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti che, sul piano processuale, determina una prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ.; non sussiste invece una ipotesi di litisconsorzio necessario tra cedente ed acquirente, in quanto il vincolo di solidarietà per i crediti del lavoratore, che l'art. 2112 cod. civ. pone a carico del cedente, non dà luogo a litisconsorzio necessario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)