Sez. 2, Sentenza n. 65 del 10/01/1972 (Rv. 355754 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO EFFETTI - LITISCONSORZIO - GIURAMENTO PRESTATO DA ALCUNI SOLTANTO DEI LITISCONSORTI - LIBERTA DI APPREZZAMENTO DEL GIUDICE - PORTATA DEL PRINCIPIO.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO EFFETTI - LITISCONSORZIO - GIURAMENTO PRESTATO DA ALCUNI SOLTANTO DEI LITISCONSORTI - LIBERTA DI APPREZZAMENTO DEL GIUDICE - PORTATA DEL PRINCIPIO.*
L'art 2738, ultimo comma, cod civ stabilisce espressamente che, in caso di litisconsorzio necessario, il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti e liberamente apprezzato dal giudice9 cio altro non significa se non che il giuramento stesso, per il suo carattere di prova legale, implicante disposizione dell'oggetto della lite, puo spiegare gli effetti, che gli sono connaturali, solo nei riguardi di chi lo abbia deferito o lo abbia prestato per farne discendere la decisione della controversia e non anche nei confronti di altre parti in causa. (V 2182'68, mass n 334373; 1670'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)