diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2182 del 27/06/1968 (Rv. 334373 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - EFFETTI - LITISCONSORZIO INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO - GIURAMENTO DEFERITO O PRESTATO SOLTANTO DA ALCUNI DEI LITISCONSORTI - PROVA LEGALE PER GLI ALTRI LITISCONSORTI - ESCLUSIONE- DEDUZIONE DI ELEMENTI PROBATORI PER GLI ALTRI LITISCONSORTI - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334373-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - EFFETTI - LITISCONSORZIO INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO - GIURAMENTO DEFERITO O PRESTATO SOLTANTO DA ALCUNI DEI LITISCONSORTI - PROVA LEGALE PER GLI ALTRI LITISCONSORTI - ESCLUSIONE- DEDUZIONE DI ELEMENTI PROBATORI PER GLI ALTRI LITISCONSORTI - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - SUSSISTENZA - LIMITI.*

Il giuramento decisorio o suppletorio, prestato soltanto da alcuni litisconsorti facoltativi (o deferito solo ad alcuni di essi) non ha efficacia di prova legale riguardo i litisconsorti che non l'abbiano prestato (o di quelli a cui non sia stato deferito), ma il giudice puo dedurre dal giuramento che alcuni abbiano prestato argomenti di prova soltanto in utilibus non in damnosis di coloro che non l'abbiano prestato (o ai quali non sia stato deferito).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)