Sez. L, Sentenza n. 9177 del 11/12/1987 (Rv. 456404 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - TRATTAMENTO ECONOMICO - DECORRENZA DEGLI EFFETTI ECONOMICI E DI QUELLI GIURIDICI - CONTEMPORANEITÀ EVINTA DALL'INTERPRETAZIONE DI UNA DISPOSIZIONE COLLETTIVA AZIENDALE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE RELATIVO ALL'ACCORDO AZIENDALE A.T.A.N. 10 DICEMBRE 1981.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - TRATTAMENTO ECONOMICO - DECORRENZA DEGLI EFFETTI ECONOMICI E DI QUELLI GIURIDICI - CONTEMPORANEITÀ EVINTA DALL'INTERPRETAZIONE DI UNA DISPOSIZIONE COLLETTIVA AZIENDALE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE RELATIVO ALL'ACCORDO AZIENDALE A.T.A.N. 10 DICEMBRE 1981.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, di una disposizione collettiva aziendale, nel senso dell'identica decorrenza degli effetti giuridici ed economici delle promozioni per concorso degli addetti ad un'azienda di pubblico trasporto, è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione conforme ai criteri legali di ermeneutica - fra i quali ha rilievo particolare il comportamento delle parti successivo alla stipulazione - ed immune da vizi logici e giuridici, tenuto conto, sotto quest'ultimo profilo, che nel campo del rapporto di pubblico impiego, cui per certi aspetti si ispira la disciplina del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, è prevista la contemporanea decorrenza degli effetti predetti, coincidente non con l'espletamento del procedimento di promozione ma con la maturazione della anzianità prevista o con la vacanza del posto da coprire. (nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, la quale, interpretando l'art. 4 dell'accordo aziendale a.T.A.N. 10 dicembre 1981 - secondo cui "le promozioni conseguenti a ciascun concorso avranno decorrenza dall'ultimo giorno del semestre da considerare ai fini dell'individuazione dei posti vacanti da coprire"-, aveva ritenuto, anche alla stregua del comportamento successivo della azienda, che da detta data decorressero non solo gli effetti giuridici ma anche quelli economici). (V 838/85, mass n 439020).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)