Sez. 1, Sentenza n. 1285 del 23/04/1969 (Rv. 339949 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - DIFETTO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - DIFETTO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - LIMITI.*
Il difetto di legittimazione processuale, attenendo alla legittimazione del contraddittorio ed alla validita della sua Costituzione, e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Tale rilevabilita ha, pero, il suo limite nel giudicato, sia esplicito sia implicito, che si sia formato in ordine alla legittimazione, dato che il giudicato in senso formale puo costituirsi anche in relazione ai presupposti processuali tanto esplicitamente quanto implicitamente. (V. 1434-67 1470-66 920-66 2836-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)