diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3513 del 11/06/1985 (Rv. 441133 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLA ASSICURAZIONE - RAPPORTO DI LAVORO - LAVORO DEL PARENTE, DELL'AFFINE - PRESUNZIONI DI GRATUITÀ - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441133-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLA ASSICURAZIONE - RAPPORTO DI LAVORO - LAVORO DEL PARENTE, DELL'AFFINE - PRESUNZIONI DI GRATUITÀ - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*

Anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1403, che non esclude l'Obbligo assicurativo nel caso di vincolo di parentela o di affinità tra datore di lavoro e lavoratore quando sia provato il rapporto di lavoro, nel caso di prestazioni lavorative rese fra persone conviventi, legate da vincolo di parentela o di affinità, o anche solo di affettuosa ospitalità, le prestazioni stesse si presumono gratuite e non ricollegabili ad un rapporto di lavoro. Detta presunzione può essere vinta dalla prova precisa e rigorosa circa la sussistenza dei requisiti della subordinazione e della onerosità, che incombe su colui che assume l'esistenza del rapporto di lavoro. (Conf 6128/78, mass n 395954).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 31/12/1971 num. 1403 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)