Sez. L, Sentenza n. 6128 del 20/12/1978 (Rv. 395954 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - LAVORO DEL PARENTE O DELL'AFFINE - PRESUNZIONE DI GRATUITA - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - LAVORO DEL PARENTE O DELL'AFFINE - PRESUNZIONE DI GRATUITA - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*
Anche dopo l'entrata in vigore del DPR 31 dicembre 1971 n 1403, che non esclude l'Obbligo assicurativo nel caso di vincolo di parentela o di affinita tra datore di lavoro e lavoratore quando "sia provato il rapporto di lavoro", nel caso di prestazioni lavorative rese fra persone conviventi, legate da vincolo di parentela o di affinita, o anche solo di affettuosa ospitalita, le prestazioni stesse si presumono gratuite e non ricollegabili ad un rapporto di lavoro. Detta presunzione puo essere vinta dalla prova precisa e rigorosa circa la sussistenza dei requisiti della subordinazione e della onerosita, che incombe su colui che assume l'esistenza del rapporto di lavoro. (V 3585/76, mass n 382335; (V 1452/75, mass n 375018).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)