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Sez. 6, Sentenza n. 828 del 25/05/1968 Ud. (dep. 05/07/1968) Rv. 108599 - 01

IMPUTABILITA - IN GENERE(CAPACITA DI INTENDERE E DI VOLERE)- VIZIO DI MENTE - IN GENERE - ANOMALIE DEL COMPORTAMENTO - NON COSTITUISCONO INFERMITA MENTALE.*
Stato
decisa il 1968-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108599-01

IMPUTABILITA - IN GENERE(CAPACITA DI INTENDERE E DI VOLERE)- VIZIO DI MENTE - IN GENERE - ANOMALIE DEL COMPORTAMENTO - NON COSTITUISCONO INFERMITA MENTALE.*

La infermita mentale postula uno stato patologico esulano, quindi dalla nozione di essa quelle comuni turbe od anomalie di comportamento che -pur influendo sul processo di Determinazione e di inibizione- non siano tuttavia suscettibili di alterare la capacita di intendere e di volere. (Conf.107186, anno 1968, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)