Sez. 6, Sentenza n. 828 del 25/05/1968 Ud. (dep. 05/07/1968) Rv. 108599 - 01
IMPUTABILITA - IN GENERE(CAPACITA DI INTENDERE E DI VOLERE)- VIZIO DI MENTE - IN GENERE - ANOMALIE DEL COMPORTAMENTO - NON COSTITUISCONO INFERMITA MENTALE.*
IMPUTABILITA - IN GENERE(CAPACITA DI INTENDERE E DI VOLERE)- VIZIO DI MENTE - IN GENERE - ANOMALIE DEL COMPORTAMENTO - NON COSTITUISCONO INFERMITA MENTALE.*
La infermita mentale postula uno stato patologico esulano, quindi dalla nozione di essa quelle comuni turbe od anomalie di comportamento che -pur influendo sul processo di Determinazione e di inibizione- non siano tuttavia suscettibili di alterare la capacita di intendere e di volere. (Conf.107186, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)