diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 202 del 07/01/1995 (Rv. 489589 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Condanna del lavoratore soccombente - Condizioni - Estremi -Carattere concorrente - Attribuibilità della temerarietà della domanda e della manifesta infondatezza della pretesa al difensore dell'assicurato - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489589-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI

Affinché il lavoratore soccombente nel giudizio previdenziale possa essere condannato al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. è necessario il concorso della manifesta infondatezza della lite e della temerarietà della stessa. Il primo dei predetti requisiti si individua nella insussistenza oggettiva, rilevabile prima "facie", delle condizioni di fatto e di diritto per il conseguimento delle prestazioni, mentre il secondo consiste nella consapevolezza dell'assicurato dell'assoluta inconsistenza della pretesa, cui deve essere equiparata l'ignoranza, circa la non spettanza della prestazione richiesta, dovuta a difetto di ogni minima diligenza nella preventiva valutazione della domanda. L'obbligo del lavoratore soccombente di sopportare le spese di lite non è escluso dal fatto che la manifesta infondatezza e temerarietà della domanda siano attribuibili a colpa o dolo del difensore dell'assicurato, essendo il mandate responsabile dei danni cagionati a terzi dal mandatario nell'esercizio del mandato ex art. 2049.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)