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Sez. L, Sentenza n. 6697 del 25/07/1996 (Rv. 498732 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Esonero dell'assicurato soccombente - Requisiti oggettivo (manifesta infondatezza) e soggettivo (temerarietà) - Concorrenza - Necessità - Estremi - Fattispecie relativa alla valorizzazione da parte del giudice di merito della adeguata motivazione della sentenza appellata.
Stato
decisa il 1996-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498732-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI

Ai fini dell'esclusione dell'esonero dalla condanna al rimborso delle spese del giudizio del soggetto che abbia agito per ottenere prestazioni previdenziali e sia rimasto soccombente, secondo la disciplina di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., il requisito oggettivo della manifesta infondatezza della pretesa si realizza quando vi sia l'evidenza palese, e l'immediata percepibilità, dell'obiettiva insussistenza dei presupposti in fatto e in diritto per il conseguimento della prestazione domandata, mentre l'ulteriore, necessariamente concorrente, requisito di carattere soggettivo della temerarietà è ravvisabile allorquando l'istante sia consapevole della assoluta infondatezza della sua pretesa, o, quanto meno, abbia trascurato quella pur minima diligenza che gli avrebbe consentito di rendersi conto immediatamente di tale assoluta infondatezza. (Nella specie, la S.C. ha annullato per violazione di legge - e ha dichiarato nel merito l'esonero dell'assicurata dal rimborso delle spese, ritenendo già accertati dal giudice di appello i relativi presupposti di fatto - la sentenza impugnata, che ai fini della condanna alle spese aveva ritenuto sufficiente l'infondatezza dell'appello proposto contro una sentenza di primo grado correttamente motivata e la circostanza che questioni di diritto analoghe ma distinte erano state oggetto di esame da parte della Corte costituzionale in pronunce peraltro non menzionate dal giudice di primo grado).

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)