Sez. 1, Sentenza n. 6496 del 07/06/1991 (Rv. 472574 - 01)
Riscossione delle imposte - Con ingiunzione fiscale - Opposizione - Procedimento | Amministrazione finanziaria - Eccezione - Proponibilità in appello.
Riscossione delle imposte - Con ingiunzione fiscale - Opposizione - Procedimento
Il procedimento di opposizione ad ingiunzione fiscale si struttura quale giudizio di accertamento negativo in ordine alla pretesa tributaria, nel quale l'Amministrazione opposta assume la posizione di convenuta anche in senso sostanziale, con la conseguenza che le sue difese si configurano come eccezioni e, in quanto tali, possono essere proposte per la prima volta in appello, ai sensi dell'art. 345, secondo comma cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)