Sez. 1, Sentenza n. 3102 del 22/03/1991 (Rv. 471398 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Competenza - Determinazione - Criteri - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale - Irrilevanza.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'individuazione del giudice competente a conoscere dell'opposizione alla stima della indennità va effettuata con riferimento alla normativa in base alla quale l'Amministrazione ha disposto l'espropriazione e determinato l'indennità stessa. Pertanto, ove questa sia stata fissata in base ai criteri di cui agli artt. 16 e 17 della legge n. 1971, con riguardo ad espropriazione disposta in forza del d.P.R. n. 218 del 1978, sugli interventi nel Mezzogiorno, ed in forza del rinvio alle predette norme, contenuto nell'art. 53 di tale decreto, la opposizione spetta alla cognizione della Corte d'appello, ai sensi dell'art. 19 della citata legge del 1971, restando irrilevante la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dei menzionati criteri (sentenze nn. 5 del 1980 e 223 del 1983 della Corte Costituzionale), la quale non incide sulla disciplina della competenza in materia e determina soltanto la necessità di liquidazione secondo il criterio del valore venale fissato in via generale dalla legge n. 2359 del 1865, senza che tale effetto implichi contrasto con l'art. 3 Cost., in relazione al meno favorevole trattamento attribuito all'espropriato che non abbia proposto ricorso.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 25/06/1965 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)