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Sez. 1, Sentenza n. 6150 del 01/06/1995 (Rv. 492619 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Amministrazione espropriante - Disciplina ex legge n. 2359 del 1865 - Applicazione esclusiva - Opposizione alla stima - Cognizione - Giudice competente.
Stato
decisa il 1995-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492619-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

L'individuazione del giudice competente a conoscere dell'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione deve essere effettuata con riferimento alla normativa in concreto applicata dalla p.a. per disporre l'espropriazione e determinare l'indennità. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'amministrazione abbia disposto l'espropriazione applicando unicamente la legge n. 2359 del 1865 (come desumibile, nella specie, dall'espresso richiamo di solo detta legge e dall'iter procedimentale seguito: deposito ed esecutorietà del piano particellare, offerta dell'indennità, autorizzazione al deposito di questa presso la Cassa depositi e prestiti emessa dal Presidente del Tribunale ed emissione del decreto d'esproprio successiva al deposito dell'indennità), l'opposizione alla stima spetta alla cognizione del Tribunale, in primo grado - non già alla Corte di Appello in unico grado, ex art. 19 legge n. 865 del 1971 -, ancorché, trattandosi di esproprio finalizzato alla realizzazione di opera pubblica statale, avrebbero dovuto essere seguite, per effetto dell'art. 4 del D.L. n. 115 del 1974, le regole procedurali dettate nel titolo secondo della legge n. 865 del 1971.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)