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Sez. 5, Sentenza n. 16011 del 04/10/1977 Ud. (dep. 23/12/1977) Rv. 137507 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - FONDAMENTO - CONCESSIONE O DINIEGO - CRITERI DI VALUTAZIONE - ELEMENTI INDICATI DALL'IMPUTATO - OBBLIGO DI ESAME - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/137507-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - FONDAMENTO - CONCESSIONE O DINIEGO - CRITERI DI VALUTAZIONE - ELEMENTI INDICATI DALL'IMPUTATO - OBBLIGO DI ESAME - ESCLUSIONE.*

Le circostanze attenuanti generiche sono state introdotte nella legislazione penale, al fine di mitigare la pena di fronte a circostanze non previste specificamente dal codice. Il giudice puo, a tale scopo, prendere in esame gli elementi, previsti o non dall'art 133 del codice penale, che ritenga prevalenti per il diniego delle attenuanti generiche, e non ha l'Obbligo di esaminare tutti gli elementi indicati dall'imputato a sostegno della sua richiesta. E, pertanto, legittimo il rifiuto delle circostanze generiche sulla base della estrema gravita del fatto e dei precedenti penali.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)