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Sez. 2, Sentenza n. 263 del 05/04/1986 Ud. (dep. 16/01/1987) Rv. 174812 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - POTERI DISCREZIONALI - SUSSISTENZA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1986-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174812-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - POTERI DISCREZIONALI - SUSSISTENZA - EFFETTI.*

Il principio, posto a fondamento della concessione di attenuanti generiche, è quello di demandare al giudice la discrezionalità di infliggere le pene stabilite per i singoli reati in misura inferiore a quella prevista dalla legge in via generale, anche nel minimo edittale. Ne consegue che la concessione di dette attenuanti può verificarsi solo quando, esauritisi i poteri ordinari (Determinazione della pena nel minimo, applicazione di attenuanti comuni e speciali), il giudice ritenga motivatamente di dover ridurre ulteriormente la pena per adeguarla alla entità del fatto - reato ed alla capacità a delinquere dell'imputato. (V mass n 166649; (V mass n 149057; (V mass n 137507, per la seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)