Sez. 2, Sentenza n. 263 del 05/04/1986 Ud. (dep. 16/01/1987) Rv. 174812 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - POTERI DISCREZIONALI - SUSSISTENZA - EFFETTI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - POTERI DISCREZIONALI - SUSSISTENZA - EFFETTI.*
Il principio, posto a fondamento della concessione di attenuanti generiche, è quello di demandare al giudice la discrezionalità di infliggere le pene stabilite per i singoli reati in misura inferiore a quella prevista dalla legge in via generale, anche nel minimo edittale. Ne consegue che la concessione di dette attenuanti può verificarsi solo quando, esauritisi i poteri ordinari (Determinazione della pena nel minimo, applicazione di attenuanti comuni e speciali), il giudice ritenga motivatamente di dover ridurre ulteriormente la pena per adeguarla alla entità del fatto - reato ed alla capacità a delinquere dell'imputato. (V mass n 166649; (V mass n 149057; (V mass n 137507, per la seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)