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Sez. L, Sentenza n. 8003 del 14/08/1998 (Rv. 518041 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Quantificazione nel ricorso introduttivo del proprio credito anche calcolando rivalutazione e interessi - Riferimento della richiesta al momento della formulazione - Necessità - Interpretazione della richiesta come rinuncia a rivalutazione e interessi maturandi fino al soddisfo - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518041-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO

Ove il lavoratore, pur non incombendone l'onere, provveda direttamente, in sede di ricorso introduttivo, a quantificare l'importo del proprio credito calcolando anche la rivalutazione e gli interessi, la relativa richiesta non può che essere riferita al momento in cui viene formulata (ossia al momento in cui si arrestano i conteggi), non potendo considerarsi indifferenti il tempo (spesso consistente e comunque imprevedibile in relazione alla durata del processo) intercorrente tra la formulazione della pretesa creditizia (per sua natura "dinamica" in virtù del meccanismo previsto dall'art. 429 cod. proc. civ.) e l'effettivo soddisfo, né potendo la suddetta quantificazione operata nel ricorso introduttivo essere interpretata, in assenza di chiari ed inequivoci elementi contrari, alla stregua di una rinuncia avente ad oggetto crediti certi e futuri, stante la naturale ed automatica maturazione degli interessi e della rivalutazione secondo il meccanismo indicato dagli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)