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Sez. L, Sentenza n. 12360 del 18/11/1991 (Rv. 474672 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria | Interessi - Liquidazione d'ufficio in appello per il periodo successivo alla sentenza di primo grado - Mancanza d'apposita istanza dell'interessato - Irrilevanza - Liquidazione in sede di rinvio dalla cassazione - Estensione.
Stato
decisa il 1991-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474672-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria

Gli interessi e la rivalutazione relativi al credito di lavoro ed afferenti al periodo successivo alla sentenza di primo grado devono essere liquidati di ufficio dal giudice di appello, trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito stesso e concorrono ad esprimere l'esatta entità al momento della liquidazione - e non già accessori soggetti al disposto del primo comma dell'art. 345 cod. proc. civ. -, con la conseguenza con la mancanza di apposita istanza dell'interessato non esclude il potere dovere del giudice cui la causa sia stata rinviata a seguito di cassazione della sentenza di appello, di provvedere a determinare l'esatta consistenza del credito riconosciuto al lavoratore nel momento suddetto, secondo il combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att., stesso codice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)