Sez. L, Sentenza n. 1349 del 16/02/1985 (Rv. 439415 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI AGLI ATTI ESECUTIVI - OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE - PER CREDITI DI LAVORO - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - ECCEZIONE - PROPONIBILITÀ E RILEVABILITÀ - LIMITI.*
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI AGLI ATTI ESECUTIVI - OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE - PER CREDITI DI LAVORO - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - ECCEZIONE - PROPONIBILITÀ E RILEVABILITÀ - LIMITI.*
In tema di opposizione all'esecuzione per crediti di lavoro e di natura previdenziale o assistenziale l'art. 618 bis cod. proc. civ. prevede, come principio di ordine generale, il richiamo delle norme del rito del lavoro. Pertanto, in particolare, anche la disciplina della rilevabilità dell'incompetenza territoriale è quella dettata dagli artt. 420 e 428 cod. proc. civ., di tal che l'incompetenza per territorio può essere eccepita soltanto nella memoria difensiva del convenuto oppure rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza di discussione a differenza dell'incompetenza per territorio del giudice dell'esecuzione nel rito ordinario la quale può esser rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (art. 38, primo comma, cod. proc. civ.). (V 1917/76, mass n 380713).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428, Cod. Proc. Civ. art. 618 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)