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Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 26/05/1976 (Rv. 380713 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER MATERIA - IN GENERE - LAVORO E PREVIDENZA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - NUOVO RITO DEL LAVORO - APPLICABILITA - GIUDICE COMPETENTE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1976-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380713-01

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER MATERIA - IN GENERE - LAVORO E PREVIDENZA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - NUOVO RITO DEL LAVORO - APPLICABILITA - GIUDICE COMPETENTE - CONSEGUENZE.*

Poiche a norma dell'art 618 bis cod proc civ, introdotto con la legge n 533 del 1973, per le materie trattate nei capi primo e secondo del titolo quarto del libro secondo del codice di rito civile (lavoro, previdenza ed assistenza sociale), le opposizioni all'esecuzione ed agli Atti esecutivi sono disciplinate dalle norme stabilite per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili, ferma la Competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'art 615 e dal secondo comma dell'art 617 - il pretore, investito dell'opposizione all'esecuzione forzata per crediti di lavoro (ai sensi dell'art 409), gia iniziata e da lui diretta, qualora sia anche competente territorialmente per la causa di opposizione, deve provvedere all'istruzione ed alla decisione indipendentemente dal valore della causa stessa, previo passaggio al rito speciale, secondo le Disposizioni degli articoli 426 e 616.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)