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Sez. 2, Sentenza n. 4690 del 18/10/1978 (Rv. 394370 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - LIMITAZIONI STABILITE DALL'ART 17 DELLA LEGGE N 765 DEL 1967 - INAPPLICABILITA DISPOSTA DALL'ART 4 DELLA LEGGE N 291 DEL 1971 (INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITA EDILIZIA) - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394370-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - LIMITAZIONI STABILITE DALL'ART 17 DELLA LEGGE N 765 DEL 1967 - INAPPLICABILITA DISPOSTA DALL'ART 4 DELLA LEGGE N 291 DEL 1971 (INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITA EDILIZIA) - LIMITI.*

L'art 4 della legge 1 giugno 1971 n 291, sull'incentivazione dell'attivita edilizia, nel prevedere l'inapplicabilita delle limitazioni fissate dall'art 17 comma primo lett C) della legge 6 agosto 1967 n 765 (distacco fra edifici non inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruirsi), fa espressamente salvi i comuni che vengano inclusi in appositi elenchi da approvarsi con decreto del ministro dei lavori pubblici, e, pertanto, comporta che, per tali comuni, restano operanti quelle limitazioni, fino a che non sopravvengano nuove norme urbanistiche.*

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 01/06/1971 num. 291 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)